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ART. 1) E’ costituita con sede in Roma, attualmente in via G. B. Morgagni 6/a presso lo studio del dr. Stefano Filocamo, l’Associazione giacomogiacomo Onlus.

La indicazione di ONLUS dovrà essere riportata su ogni documento emesso e su ogni forma di comunicazione della Associazione giacomogiacomo Onlus.

L’ONLUS potrà istituire sedi secondarie in Italia ed all’estero.

ART. 2) L’ONLUS, senza scopo di lucro, è autonoma, apolitica, apartitica.

La ONLUS persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale anche nell’ambito della cooperazione internazionale.

L’Associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale nel settore dell’istruzione e della formazione con particolare riferimento ai giovani in età scolare intervenendo a livello di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nell’ambito della famiglia e della scuola con l’obiettivo di assicurare il pieno inserimento sociale di minori in situazioni a rischio, in condizioni di disagio sociale o economico oppure diversamente abili anche attraverso la formazione di operatori specializzati nei settori indicati.

L’Associazione persegue quindi le finalità indicate nell’art. 10, comma 2°, punti a. 1 a. 4 e a. 5 del Decreto Legislativo n. 460/1997.

Nell’ambito di tali finalità, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività direttamente connesse:

  1. costituire, gestire strutture educative o socio-educative oppure fornire assistenza tecnica e organizzativa a strutture aventi medesima finalità sia in Italia sia all’estero;
  2. promuovere, finanziare, realizzare e/o coordinare progetti di studio e/o ricerca per conto proprio o di terzi nei settori d’intervento dell’Associazione;
  3. interagire nelle aree d’intervento con Enti educativi, le Università e con altre istituzioni, pubbliche e private per lo sviluppo di ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità che l’associazione si prefigge;
  4. curare la pubblicazione di periodici specializzati e di rapporti speciali e la preparazione di materiale specializzato per la stampa periodica e quotidiana;
  5. organizzare, anche con pubblici finanziamenti, corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale per operatori sociali e dell’istruzione;
  6. organizzare: congressi, convegni, seminari, eventi inerenti ai temi oggetto delle finalità stesse;
  7. g) conferire borse di studio e premi nonché corrispondere aiuti finanziari, contributi e rimborsi spese per convegni e congressi, corsi di qualificazione, anche all’estero, abbonamenti a riviste specializzate, quote associative ed acquisti di pubblicazioni in genere.

La Associazione provvede a costituire commissioni ad hoc per lo svolgimento delle attività sopra specificate.

La ONLUS non svolgerà pertanto attività diverse da quelle rivolte al perseguimento delle finalità sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse per natura in quanto integrative delle stesse.

Inoltre, l’Associazione, nei limiti di legge, potrà compiere ogni atto utile o necessario per il perseguimento del proprio scopo; potrà, fra l’altro, porre in essere tutti gli atti utili o necessari per ottenere sovvenzioni, donazioni e contributi che saranno impiegati esclusivamente per le finalità di cui sopra.

L’ONLUS potrà in via esemplificativa locare aree ed immobili per il raggiungimento dello scopo sociale nonché materiali ed attrezzature e mobili in genere all’uopo necessari, come pure acquistarli, venderli o permutarli, contrarre concessioni a carattere temporaneo oppure permanente con lo Stato ed altri Enti pubblici nazionali o sovranazionali per realizzare e svolgere attività inerenti lo scopo sociale, contrarre mutui ed usufruire di contributi per lo svolgimento delle proprie attività, aderire a consorzi, federazioni o ad enti nazionali ed internazionali accettando i rispettivi statuti e regolamenti in quanto compatibili con il proprio e con la normativa italiana in vigore, accettare lasciti, elargizioni, donazioni di somme, mobili ed immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali o ad essi comunque connessi, attinenti o conseguenti.

ART. 3) La durata della Associazione giacomogiacomo Onlus è fissata fino al 2050. Essa è retta dalle norme di cui all’art. 36 e seguenti del Codice civile e non ha scopo di lucro.

ART. 4) Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio sociale il Presidente o il Consiglio direttivo ove istituito redigono il rendiconto della gestione che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci con le modalità previste dall’art. 9 del presente Statuto.

I bilanci o i rendiconti devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura degli stessi.

All’atto del suo scioglimento, anche anticipato e comunque per qualunque causa, l’intero patrimonio sarà devoluto ad altra ONLUS avente finalità analoga od affine o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso, sia direttamente sia indirettamente, il patrimonio, ivi compresi fondi, riserve, utili o avanzi di gestione di esercizi precedenti, potrà essere ripartito tra i Soci né potrà essere attribuito ai Soci l’eventuale avanzo di gestione, o parte di esso, che dovesse prodursi al termine dell’esercizio sociale a meno che la distribuzione non sia imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

A parte i casi succitati gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5) Possono essere Soci della ONLUS i cittadini di ogni età, sesso, nazionalità, religione e tendenza culturale, altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale nonché ogni altro Ente pubblico e privato interessato agli scopi perseguiti dalla presente ONLUS.

I Soci sono costituiti nelle seguenti categorie:

  1. A) Soci ordinari;
  2. B) Soci benemeriti.

Sono Soci ordinari coloro i quali, condividendo le finalità e gli scopi dell’ONLUS ne accettino lo statuto ed il regolamento interno ed avendone fatta espressa richiesta sono accettati ed ammessi ad insindacabile giudizio dell’Assemblea o del Consiglio direttivo ove istituito.

Sono Soci benemeriti qualificati esponenti del mondo culturale e professionale, ai quali l’ONLUS desidera rendere omaggio in riconoscimento di eccezionali meriti personali, svolti da questi ultimi per l’ONLUS stessa. La nomina a Socio benemerito viene proposta dal Presidente dell’ONLUS e compete all’Assemblea dei Soci.

Nessun Socio è o può essere considerato temporaneo.

La qualità di Socio si perde:

– per cessazione dell’attività sociale;

– per morte del Socio;

– per dimissioni.

La quota di partecipazione alla ONLUS è intrasmissibile a terzi.

Il suo valore è comunque pari alla quota versata all’ONLUS e non potrà rivalutarsi per alcun motivo. E’ nullo ogni patto contrario che non potrà essere opposto alla Associazione giacomogiacomo Onlus.

I Soci dimissionari perdono i loro diritti nei confronti dell’Associazione e non possono richiedere alcun rimborso delle somme versate.

Tutte le controversie saranno preventivamente sottoposte al giudizio dell’Assemblea dei Soci o del Comitato direttivo se istituito.

ART. 6) Il patrimonio o fondo comune della ONLUS è costituito dai versamenti dei Soci e da disposizioni di terzi a favore dell’ONLUS o da acquisti a qualsiasi titolo effettuati dalla stessa.

La responsabilità dei Soci è limitata alla quota sociale versata. In nessun caso spetta il rimborso di quanto versato.

ART. 7) L’uso degli impianti, delle attrezzature, dei servizi e delle installazioni è un diritto dei Soci, che sono però tenuti alla scrupolosa osservanza di quanto dispongono i regolamenti emanati o emanandi e di quanto disposto dal Consiglio direttivo.

In ogni caso i Soci non potranno modificare la naturale destinazione di locali ed attrezzature sociali.

ART. 8) Gli Organi dell’ONLUS sono:

  1. a) L’Assemblea dei Soci;
  2. b) il Consiglio direttivo;
  3. c) il Presidente.

ART. 9) L’Assemblea dei Soci è l’Organo sovrano. Essa è costituita da tutti i Soci a ciascun dei quali è attribuito un voto. Essa viene convocata almeno una volta l’anno dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale mediante comunicazione scritta a tutti i Soci da inviarsi almeno venti giorni prima dell’adunanza e mediante affissione dell’invito nella sede sociale negli stessi termini temporali.

L’Assemblea è inoltre convocata con le medesime modalità su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei Soci.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno metà dei Soci.

In seconda convocazione, l’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’ONLUS.

L’Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza semplice dei presenti ed è competente sulle seguenti materie:

– determinazione del numero dei componenti del Consiglio direttivo e nomina dei membri;

– approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno e di quello preventivo;

– direttive di massima circa l’attività dell’ONLUS;

– ammissione di nuovi Soci e accettazione delle dimissioni del Socio, se non istituito il Consiglio direttivo.

L’Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione assume le deliberazioni con il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti ed è competente sulle seguenti materie:

– modifiche dello statuto sociale;

– anticipato scioglimento e provvedimenti conseguenti.

Il Socio può farsi rappresentare solo da un altro Socio, ma non dal Presidente o da un qualunque altro membro del Consiglio direttivo, con delega scritta.

Ogni Socio può avere una sola delega.

ART. 10) Il Consiglio direttivo è composto da tre a sette membri e precisamente dal Presidente e dai Soci fondatori, ordinari o benemeriti eletti dall’Assemblea.

Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare i programmi ed i progetti scientifici deliberati dall’Assemblea dei Soci, di amministrare l’ONLUS, nonché di fornire pareri all’Assemblea.

Al Consiglio sono conferiti tutti i poteri sia ordinari sia straordinari e tutte le facoltà per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservati all’Assemblea.

Il Consiglio provvederà alla realizzazione delle bozze del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Il Presidente ed il Consiglio direttivo durano in carica tre anni. Ciascun Consigliere può essere rieletto.

Il componente del Consiglio che non partecipi a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto dall’incarico

Il Consiglio direttivo viene convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno due volte l’anno per deliberare in ordine alla formazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e alla determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo si riunisce mediante convocazione da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata e delibera validamente se è presenta la maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 11) Il Consiglio direttivo alla prima riunione utile nomina tra i suoi membri a maggioranza semplice, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 12) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell’ONLUS di fronte ai terzi ed in giudizio e sono pertanto conferiti tutti i poteri di firma e di rappresentanza necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’ONLUS.

Al Vicepresidente, se nominato, sono conferiti tutti i poteri del Presidente in caso di sua accertata assenza o grave impedimento.

ART. 13) L’Assemblea dei Soci può decidere di nominare come Organo amministrativo al posto del Consiglio direttivo un Presidente della Associazione il quale avrà tutti i poteri di cui al precedente articolo 10 e la medesima durata.

ART. 14) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice civile e delle leggi in materia.